10 Dicembre, 2019
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COMMENDONE, Gianfrancesco - Testamento

1584 febbraio 21, ante

Giovanni Francesco Commendone, cardinale prete del titolo di Sant’Anastasia, ottenuta da <Gregorio> la relativa licenza, stabilisce di fare testamento, disponendo anzitutto che il suo corpo venga sepolto nella chiesa dei Cappuccini di San Silvestro in Monte Cavallo, in terra sotto una pietra di marmo, non obbligando l’erede in nulla circa la celebrazione del funerale, delle messe <di suffragio> e degli anniversari; dispone lasciti in denaro una tantum per i suoi servitori, per gli orfanelli, per la chiesa dove verrà sepolto, per l’ospedale di San Giacomo degli Incurabili, nonché per otto zitelle a scelta dell’erede tra le «più povere et vergonose» della sua «contrada», secondo le modalità stabilite nello stesso testamento; ai familiari, in particolare, per i quali dispone che il giorno delle esequie debbono essere vestiti a lutto secondo «il costume della Corte», vuole che siano distribuiti mille scudi; nomina erede universale il nipote Antonio Cauci, figlio della sorella, cui lascia, fra l’altro, oltre al compito di adempiere alle sue ultime volontà, tutto il bestiame e quant’altro si trova nell’abbazia di San Galgano, diocesi di Volterra, e in quella di Santa Croce di Sassoferrato, diocesi di Camerino, con le rispettive pertinenze, il palazzo in cui lo stesso cardinale ha dimora, quanto possiede in località Monte di Santo Spirito, <nel rione Borgo>, e tutti i suoi beni mobili ed immobili.


Originale [A], Archivio di Stato di Roma, Notai del Tribunale dell’auditor Camerae, not. Antonio Guidotti, vol. 3664 (il testamento inserto nel volume non è cartulato).

Cfr. Caravaggio, Lanfranco und Reni in der Sammlung Sannesi. Geschicke einer Familie im Spiegel ihres Kunstbesitzes, in “Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana”, 38 (2007-2008, ma 2010), p. 259, nota 120.

Il cardinale chiede di essere sepolto nella chiesa dei Cappuccini a San Silvestro in Monte Cavallo; in realtà a far tempo dal 1566 la chiesa suddetta, dopo essere stata lasciata dai Domenicani, venne affidata ai chierici regolari Teatini (cfr. M. Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Roma, Tipografia Vaticana, 1891, pp. 263-264). Tuttavia già nel 1507, prima ancora che i Domenicani prendessero possesso dei locali, i diritti parrocchiali di San Silvestro appartenevano alla basilica dei Santi Apostoli dei frati Minori conventuali cui era affiliata ancora nel 1609 (cfr. A. Assonitis, Art and Savonarolam Reform at San Silvestro a Monte Cavallo in Rome (1507-1540), in “Archivum fratrum Praedicatorum”, 73 (2003), p. 208 e note 6, 8): il riferimento di Commendone, quindi, seppure non esatto circa la denominazione dell’Ordine – Cappuccuni al posto di Conventuali – è comunque corretto rispetto al legame giuridico che San Silvestro aveva con i Francescani.

La data ante quem del testamento si evince dal verbale di presentazione dello stesso: c. 325r «Die 21 februarii 1584. In mei etc. illustrissimus et reverendissimus dominus dominus Io(hannes) Franciscus, tituli Sancte Anastasie Sancte Romane Ecclesie | presbiter cardinalis Comendonus nuncupatus, sanus Dei gratia mente, | sensu et intellectu ac corpore, volens testari et de bonis suis, | iuxta facultatem a Sede apostolica sibi indultam, disponere, coram | infrascriptis testibus adhibitis et rogatis, exhibuit mihi notario | interclusa folia clausa et sigilli ipsius reverendissimi domini testatoris | in duobus locis munita que asseruit esse sua propria | manu scripta et subscripta; et dixit se heredem instituere | et testari in omnibus prout in dictis foliis contenta. Quod | testamentum valere voluit iure testamenti nuncupativi sine | scriptis et si iure testamenti non valeret, valere voluit iure | codicillorum donationis causa mortis aut alterius cuiuscu(m)que | sue ultime voluntatis et aliis etc. omni meliori modo etc. cassans etc. | Super quibus etc. rogavit etc.
Actum Rome in regione Transtiberim, in sacristia ecclesie | Sancti Crisogoni, ibidem presentibus venerabilibus dominis:
Item Io(hanne) Paulo Donato Mantuano procuratore generali ordinis Carme|litarum congregationis Mantuane.
Item Timotheo de Barattis Parmen(si) priore predicti monasterii | Sancti Crisogoni.
Item Angelo Mariano de Mantua priore ecclesie seu monasterii | Sancti Io(hannis) Baptiste de Viterbio.
Item Zaccaria de Vallis Ro(mano).
c. 325v Item Laurentio de Ghelis Bononien(si).
Item Elia de Novellaria Regien(si) et | item Angelo Prata de Caravagio Cremonen(si) dictis omnibus | ordinis Carmelitanorum in dicto monasterio degentibus testibus etc.
Successive, presentibus eisdem testibus, rogavit me notarium ut in interlineo con segno di richiamo> in dorso | dicti testamenti subscriberent, meo signo signarem et demum | consignarem et deponerem in manibus et posse ill(ustri) et r(everendi) Antonii | Cauci eius ex sorore nepoti per eum detinentem, donec omnipoten|ti Deo placuerit ipsum illustrissimum dominum testatorem ad meliorem | vitam vocare, tunc per iudicem ordinarium aperiendi et ut in eo | executori demandandi. Super quibus etc.».


testo originale []

Noi Giovanni Francesco cardinale Commendone, volendo dar ordine alle cose nostre et disporre [le] | nostre facultà, in virtù de la grazia concessane dalla santità di N[ostro signore papa Gregorio], | dechiariamo questa esser l’ultima nostra volontà et testame[nto], | qual vogliamo che vaglia in ogni miglior modo et che tutt[e le] | infrascritte cose siano osservate inviolabilmente.
Perciò vogliamo, quando partiremo di questa all’altra vita, che il nostro | corpo sia sepelito nella chiesa de’ Capucini, overo di San Silve[stro a] | Monte Cavallo, secondo che più piacerà all’infrascritto nostro [herede] | et vogliamo che sia posto in terra sotto una pietra di mar[mo], | ad arbitrio del medesimo herede.
I funerali, le messe de’ morti et li anniversari lasciamo alla | conscientia del medesimo herede.
Lasciamo di più a Dionisio nostro guardarobba, sinché vive, le spese in | casa del medemo nostro herede, qual vogliamo che anco li dia ogn’|anno in denari contanti per suo vestito et altri giulii necessari oltre le | spese predette scudi cinquanta di moneta.
Lasciamo a Mattheo nostro bottiglieri, sinché vive, scudi tre d[i] | moneta il mese da esserli pagati dal detto herede.
Di più ad Antonio nostro canovaro vogliamo che pag[hino col ] | Monte, sinché vive, altri scudi tre di moneta il mese.
Lasciamo anco alla chiesa dove sarà sepolto il nostro co[rpo per] | elemosina scudi cinquanta di moneta, per una volta sola.
Lasciamo di più per elemosina [alla chiesa di San Sivestro a Monte ] | Cavallo altri scudi cinquanta simili, per una volta sola.
Di più lasciamo alli poveri orfanelli altri scudi cinquanta simili pro una vice tantum.
Lasciamo di più all’hospitale di Santo Giacomo degl’Incurabili altri | scudi cinquanta simili, per una volta sola.
Lasciamo di più per elemosina scudi ducento simili da dividersi in otto delle | più povere et vergognose citelle della nostra contrada, quali vogliamo che sieno | ad elettione del nostro herede et che fra un anno dopo la nostra morte le | elegga; et mancandone una di loro prima che si mariti, il detto herede hab|bia da eleggerne altro in luogho della morte, le quali siano della medesima | contrada et pagar la sudeta elemosina in mano de li mariti di ciascuna.
Vogliamo che la famiglia nostra sia vestita di scorruccio alla morte nostra, | secondo il costume della Corte; et di più vogliamo che habbia scudi mille [di] | moneta, quali si habbiano a distribuir fra tutti quelli che si troveranno | presenti al nostro servitio, overo fuori, di commission nostra; et questa dis|tribuzione sta ad arbitrio in tutto et per tutto del nostro herede, eccettuando [per]| quelli che da noi in vita saranno stati rimunerati o con beneficii o con | pensione o altrimenti perché questi non vogliamo che prete[ndan]o cosa al|cuna in detta distributione, se non quanto piacesse all’herede.
Di più pregamo l’infrascritto nostro herede che, pagato che haverà | tutti li nostri debiti che lasciamo, | voglia augumentar tutti l[i] legati | sopradetti, tanto di luoghi pii, quanto della famiglia, a quella maggior | somma che a lui parerà et che comporterà lo s[t]ato nel quale si troverà.
[Instituiam]o poi et nominiamo per nostro herede universale Antonio | [Cauci nipote nostro] per parte di sorella, al qual lasciamo tutti li bestiami o | qualunque sorte che si troveranno al tempo della nostra morte, tanto s[ulla] | abbatia di San Galgano, diocesi di Volterra, quanto su quella di Santa [Croce di] | Sassoferrato, diocesi di Camerino, et di più il palazzo nostro di [….] | nel qual habitiamo, con tutte le sue raggioni et pertine[nze], | similmente le casette, casino, grotte, giardino et tutto quello ch[e habbiamo] | nel Monte di San Spirito, con tutte le sue ragioni et pertinen[ze]; | oltre di questo li lasciamo tutti li nostri beni mobili et immo[bili, pi]|gioni, attioni, così presenti come future, che a noi pertengo[no et] | in qualsivoglia modo perteneranno. Et questa voglio sia la nostra ultima volontà, in ogni miglior modo.
Nos Franciscus Ioannes, tituli Sanctae Anastasiae p(rae)sbiter cardina[lis], | Commendonus, omnia et singula supradicta approba[mus], | affirmamus et ratificamus omni meliore(a) modo.


(a) Così nel testo.